Permarrà anche nel prossimo periodo di imposta italiano l’agevolazione fiscale che da qualche tempo premia le persone che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Le categorie interessate alle agevolazioni fiscali italiane sono quelle dei neoresidenti, degli impatriati e dei docenti e ricercatori.

Partendo proprio dalla categoria dei docenti e ricercatori, le misure volte ad invogliare i c.d. cervelli in fuga all’estero sono estremamente semplici ed invitanti, ovvero propongono la possibilità di beneficiare di una tassazione minima sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia.

Questo capitale umano di inestimabile valore potrà usufruire di un’esenzione pari al 90% del reddito prodotto per la durata minima di 6 anni prolungabile fino a 13 in base al numero di figli minorenni o all’ipotesi di acquisto di un’abitazione in Italia.

In altre parole, professori e ricercatori potranno godere di una flat tax del 10% a patto che abbiano un titolo di studio universitario o equiparato, abbiano insegnato o svolto attività di ricerca all’estero per almeno due anni e che si impegnino a svolgere la loro opera di insegnamento e ricerca in Italia.

Non è invece requisito necessario l’iscrizione all’AIRE, a patto che nei due anni precedenti al trasferimento in Italia si sia avuta la residenza in un altro stato che abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di doppia imposizione dei redditi, come la Svizzera.

Esiste poi un generico richiamo ai c.d. impatriati, ovvero persone che hanno lavorato all’estero per almeno due anni e che si impegnano a vivere in Italia per un periodo minimo di pari durata, luogo dove dovrà essere svolta la prevalente parte della propria attività lavorativa.

In questi casi è prevista un’esenzione del 70%, che sale al 90% qualora il trasferimento si direzioni verso l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e Sicilia.

Il beneficio è previsto per 5 anni ed estendibile per altrettanti anni in presenza di figlio minorenni e abitazione acquistata in Italia, sebbene in condizioni meno vantaggiose dal punto di vista fiscale.

Una misura simile è dedicata alle persone che godono di un trattamento pensionistico di fonte straniera e che hanno intenzione di trasferire in Italia la propria residenza e che abbiano vissuto all’estero per almeno i 5 anni precedenti.

Anche in questo caso si parla di una flat tax pari al 7% a patto che il trasferimento avvenga in un comune che conti meno di 20.000 abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise ovvero in uno dei piccoli comuni con meno di 3.000 abitanti nei luoghi colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

Una ulteriore categoria riguarda gli sportivi, sia che essi siano professionisti o meno, sempre che vengano in Italia per svolgere la loro attività a favore di una società sportiva italiana.

Nel caso in cui si tratti di uno sportivo professionista, l’esenzione andrà a coprire il 50% dei propri redditi prodotti in Italia; del 70% invece nel caso in cui si tratti di uno sportivo a livello dilettantistico.

Anche in questo caso sono previste ulteriori agevolazioni qualora lo sportivo intenda risiedere in una regione del mezzogiorno d’Italia.

Esiste infine la categoria dei neoresidenti, i ricchissimi residenti all’estero che godono di un trattamento fiscale volto ad incoraggiarli a trasferirsi in Italia e dare sfogo alla loro capacità di spesa.

La particolarità di tale regime è che si tratta di un sistema opzionale di imposta sostitutiva che garantisce un trattamento di netto favore a chi trasferisce la propria residenza dall’estero, così come dei famigliari, sui redditi prodotti all’estero.

Per beneficiare di tale dono è necessario non essere stati residenti in Italia per almeno nove dei dieci precedenti periodi di imposta e prevede il pagamento di una somma omnicomprensiva di Euro 100.000 per ogni periodo di imposta.

Il beneficio è estensibile ai famigliari pagando un ulteriore importo di Euro 25.000 cadauno, può durare fino a 15 anni ed è revocabile da parte del contribuente in ogni momento.

 

Avv. Sara Botti