I matrimoni e le unioni civili tra persone aventi cittadinanza diversa hanno visto uno straordinario aumento nei tempi moderni e questo ha fatto emergere esigenze nuove, anche in termini anagrafici.
Il cognome che identifica una persona alla nascita, infatti, può subire variazioni a seguito del matrimonio ed è davvero difficile trovare tratti comuni tra le normative nazionali che disciplinano l’assegnazione del cognome e la sua modifica.
Nonostante la straordinaria riforma del diritto di famiglia che ha investito l’Italia nel 1975, permane nell’ordinamento italiano una norma che sancisce che la donna, dopo aver contratto matrimonio, aggiunge al proprio cognome quello del marito.
In realtà il contenuto dell’art. 143 del codice civile italiano, dedicato tra le altre cose ai doveri ed ai diritti reciproci tra i coniugi, non ha una grande portata nella vita delle spose, poiché non comporta alcuna imposizione ed, anzi, l’identificazione di una persona continua ad avvenire sempre e comunque tramite il nome e il cognome risultante dall’atto di nascita, indipendentemente dalle vicissitudini matrimoniali della stessa.
In Svizzera, invece, la faccenda è molto diversa e la normativa attinente l’acquisizione del cognome lascia ampio spazio di decisione ai coniugi.
Dal 2013, infatti, i coniugi svizzeri possono decidere di mantenere ciascuno il proprio cognome di origine o sceglierne uno tra quello dello sposo o della sposa, che diverrà l’identificativo coniugale a tutti gli effetti e che verrà tramandato ai figli.
Ciò che sorprende è che la decisione delle mogli svizzere di acquisire il cognome del marito è piuttosto comune ed, evidentemente, ha una connotazione che nulla a che fare con l’emancipazione femminile.
Ciò è dimostrato anche dal fatto che ai sensi della normativa svizzera il cognome coniugale potrebbe essere anche quello originario della moglie, con buona pace di eventuali tentativi di imporre la tradizione patriarcale.
I problemi in ambito giuridico sorgono quando uno dei coniugi è cittadino italiano ed ai sensi della propria legge nazionale non gli è concesso di modificare il proprio cognome a piacere.
Questa caratteristica porta inevitabilmente ad un disallineamento tra dati anagrafici con una sicura ripercussione in vari ambiti, tra i quali quello successorio.
Immaginiamo, infatti, cosa potrebbe accadere qualora un cittadino italiano sposi un cittadino straniero all’estero e per tale fatto acquisisca un cognome completamente nuovo, poiché imposto dalla normativa del coniuge, o decida di aggiungere al proprio cognome quello del marito o della moglie.
Cosa accadrebbe ai dati anagrafici originari? Quelli riportati nei registri dello stato civile italiano, per intenderci.
In termini molto semplici, non accadrebbe nulla: spetterà, infatti, al cittadino italiano attivarsi e chiedere la modifica del proprio cognome.
La normativa italiana è stata aggiornata nel 2000 e prevede che chiunque sia interessato a cambiare il proprio nome o cognome debba fare una richiesta formale alla Prefettura cioè all’ufficio territoriale del governo sito nella propria provincia di residenza o a quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce ed argomentare il motivo per il quale si rende opportuno il cambio anagrafico.
La normativa in parola è la stessa che si applica a chi intendere modificare il proprio nome o cognome poiché ridicolo o vergognoso o perché ne svela le proprie origini, come il fatto di essere stato abbandonato in fasce.
L’autorizzazione alla modifica del nome o del cognome, da intendersi come sostituzione tout court o aggiunta di un nuovo appellativo, ha carattere di eccezionalità, ma l’esperienza insegna che con buoni motivi posti alla base dell’istanza ed una buona argomentazione è altamente probabile ottenere il risultato desiderato.
In caso di accettazione della richiesta il prefetto imporrà di pubblicizzare l’autorizzazione per trenta giorni, periodo durante il quale chiunque ne abbia interesse potrà opporsi.
In caso di residenza all’estero, il cittadino italiano dovrà fare riferimento agli uffici della Prefettura competente in base al comune di così’ detta iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero – A.I.R.E.
Riguardo a questo ultimo aspetto, può essere utile per un cittadino italiano residente all’estero sapere che è possibile depositare l’istanza di modifica del nome o del cognome anche presso l’ufficio consolare competente per residenza, che pur non avendo alcun potere decisionale in merito, dovrà trasmettere l’istanza al prefetto competente.

Sara Botti