Questa domanda ci viene posta spesso e riguarda tutti i connazionali che vivono all’estero ma che rientrando spesso in Italia hanno la necessità di avere un veicolo a disposizione.

La risposta è positiva a due condizioni, che vengono indicate dall’art. 134 del codice della strada italiano, che recita al comma 1 bis:

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”.

In altri e più chiari termini, è possibile per un italiano iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero A.I.R.E.  possedere un veicolo in Italia a patto che dichiari domicilio solo ai fini dell’immatricolazione presso una persona in Italia oppure presso una agenzia di pratiche automobilistiche ovvero le attività di consulenza per  la  circolazione  di  mezzi  di trasporto.

Il fatto di dichiarare domicilio in Italia al solo fine di immatricolare il veicolo a proprio nome non deve spaventare, poiché non ha nulla a che fare con il concetto di residenza fiscale e tutto ciò che ne consegue in termini di tassazione dei redditi.

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