L’usufrutto rappresenta un istituto giuridico di grande rilevanza, offrendo al titolare, noto come usufruttuario, il diritto di utilizzare e godere di un bene come se fosse proprio, pur non essendone il proprietario.

Questo diritto comporta limitazioni significative per il proprietario del bene, che mantiene esclusivamente la nuda proprietà.

Al termine dell’usufrutto, sia per scadenza del periodo prestabilito che per decesso dell’usufruttuario, tutti i diritti ritornano al proprietario, il quale riacquista la piena proprietà del bene.

Per costituire un usufrutto su un immobile, è necessario rivolgersi a un notaio che predisporrà e registrerà l’atto necessario.

Quando l’usufruttuario viene a mancare, il consolidamento dell’usufrutto avviene automaticamente, trasferendo la piena proprietà al nudo proprietario.

Tuttavia, è indispensabile seguire determinate procedure per cancellare ufficialmente il diritto di usufrutto.

A livello fiscale, la tassazione varia a seconda che una persona possieda la piena proprietà o solo la nuda proprietà del bene.

È pertanto obbligatorio comunicare il consolidamento dell’usufrutto all’Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento richiede la presentazione di una domanda di voltura catastale, accompagnata dal certificato di morte dell’usufruttuario o da una dichiarazione sostitutiva.

La domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla morte dell’usufruttuario o dall’estinzione del diritto.

Nel caso in cui più soggetti siano obbligati alla presentazione, è sufficiente un’unica domanda, che estenderà automaticamente i suoi effetti anche agli altri interessati.

Non è necessario procedere alla trascrizione del consolidamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente se la domanda di voltura è stata correttamente presentata.

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