Le regole per l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per i cittadini italiani residenti all’estero possono variare in base alla normativa fiscale italiana e agli accordi bilaterali tra l’Italia e il paese di residenza.

Tuttavia, in base alle informazioni fornite e alla norma dell’art. 9-bis della legge n. 80/2014, possono essere fornite alcune indicazioni generali.

Gli italiani residenti all’estero che possiedono un immobile in Italia sono in genere obbligati al pagamento dell’IMU, a meno che non rientrino in specifiche categorie di esenzione.

L’immobile può essere considerato abitazione principale, e quindi esente dall’IMU, solo se il cittadino italiano residente all’estero è pensionato nello Stato estero di residenza e riceve una pensione emessa da tale Stato estero.

Pertanto, solo i cittadini italiani pensionati residenti all’estero che possiedono un’unità immobiliare in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, che non sia locata o data in comodato d’uso, possono beneficiare dell’esenzione dall’IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, gli italiani residenti all’estero che non rientrano in queste categorie specifiche sono obbligati al pagamento dell’IMU sulla prima abitazione in Italia, considerata come seconda abitazione.

È importante notare che le norme fiscali possono cambiare nel tempo e possono esserci ulteriori specifiche e requisiti da considerare.

È sempre consigliato vivamente consultare un consulente per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle esenzioni e gli obblighi fiscali per i cittadini italiani residenti all’estero riguardo all’IMU e alla TASI.

Caso specifico della Tasi e residenti all’estero: quali soggetti hanno diritto alla riduzione dell’imposta secondo la Legge del 2014?

La normativa vigente non prevede esenzioni per gli italiani residenti all’estero per il pagamento della Tasi.

Tuttavia, i pensionati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) che ricevono la pensione dallo Stato estero di residenza possono beneficiare di una riduzione dell’imposta sui servizi indivisibili del Comune.

Pertanto, per i pensionati iscritti all’AIRE che soddisfano i requisiti sopra menzionati e che sono esenti dall’IMU, è prevista anche una riduzione della Tasi, nonché della Tari (Tassa sui Rifiuti) nella misura di due terzi dell’imposta.

La legge n. 80/2014 continua a disciplinare il pagamento della Tasi sull’immobile posseduto in Italia.

Oltre alla riduzione della Tasi per i pensionati sopra menzionati, la normativa prevede che tutti gli altri soggetti iscritti all’AIRE siano obbligati al pagamento dell’imposta secondo l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune in cui si trova l’immobile.

Questa disposizione si applica a tutti gli immobili, sia ad uso abitativo che non, posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Un’altra importante novità riguardante l’IMU e la Tasi per i residenti all’estero è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 per il periodo 2021-2023. All’articolo 1, comma 48, viene specificato che:

a partire dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria (IMU) è applicata nella misura della metà, e la tassa sui rifiuti (Tari) o la tariffa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Questa riduzione si applica ai pensionati all’estero, indipendentemente dall’iscrizione all’AIRE, che ricevono una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% dell’IMU per il 2021 e del 62,5% per il 2022. Nel 2023, la riduzione è tornata al 50%.

È importante sottolineare che la riduzione si applica solo all’abitazione e non alle sue pertinenze.

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