Quando una persona deve iniziare o difendersi nell’ambito di una causa civile in Italia o è stato chiamato a parteciparvi, deve conferire un mandato ad un difensore.

In pratica, deve sottoscrivere un contratto con un avvocato, che da quel momento si impegna a rappresentare il cliente.

Questo mandato si chiama procura alle liti e permette al difensore di rappresentare il cliente all’interno di un procedimento giudiziale.

La procura alle liti si concretizza nell’apposizione della propria firma sotto una dichiarazione con la quale si autorizza l’avvocato e suoi eventuali sostituti ad esercitare la così detta rappresentanza tecnica nel giudizio.

La firma del cliente deve essere “autenticata” dall’avvocato, che a sua volta apporrà una firma sotto quella del cliente accompagnata dalla dichiarazione che è autentica, cioè proveniente dal soggetto alla quale si riferisce.

Cosa accade quando cliente e avvocato si trovano in due nazioni diverse?

C’è la possibilità per un soggetto residente all’estero di conferire mandato ad un avvocato in Italia?

La risposta è sì, seguendo però delle regole particolari.

A meno che non abbiate la fortuna di trovare un avvocato abilitato all’esercizio della professione legale in Italia e all’estero, nello specifico in Svizzera, come nel caso di chi scrive, dovrete sapere che la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.

La Corte di Cassazione, nel 2021, ha ribadito che la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla apostille, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, è nulla, agli effetti della l. n. 218 del 1995, art. 12, se non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di un interprete esperto e non occasionale,

In altri termini, è bene prestare attenzione alle formalità, poiché il mancato rispetto di queste stringenti norme potrebbe costare caro e addirittura condurre ad una dichiarazione di nullità della procura alle liti rilasciata all’avvocato italiano, con pesantissime ripercussioni sul procedimento.

Per informazioni

Avv. Sara Botti

s.botti@italian-desk.com