Accettare un’eredità non è sempre una scelta vantaggiosa.

La rinuncia è sicuramente la via consigliabile quando i debiti contratti dal defunto sono maggiori rispetto al patrimonio dello stesso.

Esistono, poi, ulteriori motivi che possono condurre una persona a non volere accettare un’eredità, come quelli di carattere morale, ad esempio.

Quando un genitore rinuncia all’eredità, i figli subentrano nella quota ereditaria disconosciuta da questo ultimo: è il meccanismo della “rappresentazione”, volto a garantire continuità patrimoniale all’interno di una famiglia e proteggere i figli dalle scelte, a volte scellerate, dei genitori.

I figli maggiorenni saranno a loro volta liberi di decidere se accettare o meno l’eredità.

In caso di figli minorenni la questione si complica.

Il minore d’età, per ovvie ragioni, non può decidere in modo autonomo se accettare o meno l’eredità ed è per questo motivo che entra in gioco il giudice tutelare italiano, chiamato a decidere sul punto.

Cosa accade, dunque, alle famiglie italiane residenti all’estero alle prese con faccende di questo tipo e a chi possono rivolgersi?

L’ordinamento italiano ha previsto un meccanismo poco conosciuto e di grande efficacia: l’intervento dell’Ufficio Consolare italiano all’estero.

In questi casi, infatti, il ruolo del giudice tutelare italiano è sostituito dal Capo dell’Ufficio Consolare locale che, ai sensi del decreto legislativo 71 del 2011, esercita nei confronti dei cittadini minorenni, residenti nella propria circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE, le funzioni ed i poteri in materia di tutela e di curatela che le leggi dello stato italiano attribuiscono al giudice tutelare.

In altri e più chiari termini, le famiglie italiane alle prese con questioni di rinuncia all’eredità e figli minorenni non dovranno recarsi in Italia per svolgere le formalità indicate, bensì rivolgersi alla propria circoscrizione consolare, senza dimenticare di provvedere in un secondo momento alla trascrizione dell’atto presso la cancelleria del tribunale italiano competente.

L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria, ma va da sé che l’elevato tecnicismo della procedura la rende estremamente consigliabile.

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