Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio datata 30 dicembre 2023, a decorrere dall’anno 2024, si osserverà un sensibile irrigidimento delle sanzioni correlate alla mancata o incorretta registrazione presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

È opportuno evidenziare che l’obbligo di iscrizione era già in vigore, tuttavia, le relative sanzioni non venivano efficacemente applicate e mostravano un livello di contenimento.

Con la nuova legislazione, si è proceduto all’introduzione di sanzioni di natura significativamente più severa, comprendenti importi pecuniari variabili da 200 a 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione, con un limite massimo di 5 anni.

Nello specifico, l’art. 242 della legge del 30 dicembre 2023, n. 213 recita chiaramente che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge che obbliga un connazionale residente all’estero di comunicarlo alle autorità competenti e chiedere la registrazione nel registro dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero A.I.R.E.  è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.

La sanzione è ridotta, sempreché’ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e’ effettuata o la dichiarazione e’ presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Ulteriormente, salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero nei termini di legge e’ soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

Anche in questo caso la sanzione e’ ridotta, sempreché’ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e’ presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione e’ il comune nella cui anagrafe e’ iscritto il trasgressore.

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

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