Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate italiana privilegia il tipo di intervento effettuato rispetto ai requisiti soggettivi, purché il residente all’estero abbia un imponibile su cui applicare la detrazione.

In altri termini, il reddito fondiario è sufficiente e non servono altri redditi prodotti in Italia per poter fruire delle agevolazioni.

Questo è quanto contenuto nella risposta nr. 550 dell’Agenzia delle Entrate formulata il 7 novembre 2022 ed a specificazione del fatto che anche una “casa vacanze”, ovvero un immobile posseduto in Italia e usato saltuariamente, possa usufruire della detrazione.

Esattamente, cosa è il sismabonus?

È una detrazione d’imposta concessa sia ai privati che alle società per interventi antisismici realizzati su immobili di tipo abitativo, anche seconda casa, o su quelli utilizzati per le attività produttive, situati nelle zone sismiche 1,2,3.

Restano, dunque, esclusi solo gli interventi dedicati ad immobile nella zona sismica 4, ovvero dove il rischio di forti terremoti è catalogato come “molto basso”.

Possono usufruire delle detrazioni sismabonus non solo i proprietari ma anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue.

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